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In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione(L. 69/2009 L. 213/2012 Dlgs 33/2013 e L.190/2012).

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Accesso civico

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)



L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs 33/2013 che

riconosce il diritto di chiunque di richiedere dati, informazioni e documenti

che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare,

nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’Accesso civico (“Semplice” e “Generalizzato”) - L’istituto dell’Accesso Civico, quale strumento di trasparenza, viene introdotto dal decreto legislativo 33 del 2013, all’art. 2, comma 1, che recita: “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.
Il decreto “FOIA” (decreto correttivo n. 97 del 2016) affianca all’originario istituto dell’Accesso Civico, che sarà poi detto “Semplice”, una nuova forma di accesso: quello “Generalizzato”. A seguito di tale intervento, l’art. 5 del decreto 33/2013 viene modificato come segue:
 

Comma 1: (Accesso Civico Semplice) “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”;

Comma 2: (Accesso Civico Generalizzato) “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle   funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

 

Pertanto, ai fini della richiesta che vorrà essere avanzata dal cittadino, è importante chiarire, ai fini anche della regolarità formale dell’istanza stessa, il soggetto destinatario della richiesta.

Creazione area: 23/11/2023 09:22:05
Ultimo aggiornamento: 16/10/2024 11:00:21

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